Statuto della Associazione R.A.I.

Art. 1 – DIRETTIVE

Ai sensi dell’articolo 60 del codice civile svizzero, si è costituita in Lucerna in data 01 Maggio 1994 l’Associazione Gastronomica Italiana, denominata: R.A.I. ( Ristoranti Amici Italiani).
Detta Associazione è retta dal presente statuto, e si conferisce direttive democratiche. L’Associazione riconosce il valore normativo nello spirito della Costituzione Repubblicana Italiana, ai cui principi s’ispira, in osservanza delle leggi del paese ospitante; nel nostro caso: la Svizzera.

Art. 2 – STATUS QUO

L’Associazione R.A.I. è un organismo rappresentativo della collettività dei ristoratori promotori della gastronomia italiana del cantone di Lucerna e dei cantoni limitrofi, senza distinzione di fede, di partito o di sesso, ma ristretto esclusivamente a persone fisiche di nazionalità italiana o loro discendenti, indipendentemente dai caratteri somatici e dalla nuova nazionalità acquisita.
L’Associazione si prefigge l’attuazione di attività atte a tutelare l’identità gastronomica italiana, diffonderla e farla apprezzare, anche tramite manifestazioni culturali o ricreative.

Art. 3 – DIRITTI-DOVERI

Sono soci a pieno diritto, tutti i ristoratori rispondenti ai requisiti dell’Art. 2, (operanti al momento della richiesta d’adesione), che siano stati accettati dal comitato direttivo e che abbiano pagato la quota sociale di Fr. 250. Ogni 2 anni i soci eleggono un comitato organizzativo-esecutivo. Nel terzo quartale d’ogni anno si accettano dimissioni e nuove adesioni.
Le dimissioni si presentano tramite lettera autografata alla segreteria R.A.I. Le nuove adesioni vanno presentate compilando l’apposito formulario o facendo una semplice richiesta tramite lettera, telefono, E-Mail. Il comitato si riserva l’accettazione o meno dellla domanda e nei trenta giorni successivi comunica la decisione al richiedente.

Art.4 – ORGANIZZAZIONE

a) Assemblea generale.
b) Comitato direttivo-esecutivo. (minimo 5 persone) Presidente, segretario, cassiere e due consiglieri.
c) Revisori dei conti: I due consiglieri

Art. 5 – POTERI

L’assemblea generale ha i seguenti poteri:

a) Elegge il Presidente dell’Associazione.
b) Elegge il direttivo.
c) Elegge i revisori dei conti.
d) Approva l’operato del cassiere.
e) Fissa la quota sociale annua.
f) Approva e modifica il presente statuto.
g) Pronuncia lo scioglimento dell’Associazione.

Art.6 – MODUS OPERANDI

a) Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, ma qualora almeno il 30% dei soci ne facesse richiesta, potranno svolgersi a scrutinio segreto.Tutte le decisioni saranno prese in prima votazione in caso di maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti), oppure in votazioni successive anche con maggioranza relativa.

b) L’Assemblea generale dei soci ha luogo almeno una volta all’anno, comunque in tutti i casi in cui il comitato lo ritenesse opportuno ed ogni qualvolta almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto ne motivasse per iscritto la convocazione. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della richiesta!.

c) Le convocazioni delle assemblee generali (ordinarie e straordinarie), con l’indicazione dell’ordine del giorno, devono essere inviate a tutti i soci almeno due settimane prima della data fissata per l’assemblea.

d) Ogni decisione presa dall’assemblea, regolarmente convocata, è valida solo nel caso in cui sia votata dalla metà + uno dei soci presenti, indipendentemente dal numero di essi.

e) Il comitato è eletto in assemblea per il periodo di due anni, si riunisce su convocazione del Presidente o (per impedimento del suddetto) dal segretario. La convocazione (epistolare o verbale che sia) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di riunione. Le decisioni del comitato sono valide in presenza della maggioranza dei suoi delegati.

Art. 7 – AMMINISTRAZIONE

a) L’Associazione si finanzia con le quote d’iscrizione pagate dai soci.

b) I fondi dell’Associazione sono destinati a coprire le spese di corsi di aggiornamento, programmi di studi, di esperienze gastronomiche, incontri culturali, donazioni e quant’altro l’associazione stimasse consono ai suoi programmi.

c) Il comitato presenterà il programma annuale in occasione dell’assemblea generale di Gennaio.

Art. 8 – ETICA

a) Il comitato esecutivo ed i soci stessi sono tenuti a vigilare che le regole di questo statuto siano applicate, e che il comportamento di qualcuno non leda in alcun modo gli interessi della R.A.I. o dei suoi affiliati.

b) I soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed ai conviti, qualora ne fossero impossibilitati, devono avvisare l’ospitante almeno due giorni prima. La sanzione pecuniaria di Fr. 50 è prevista per i trasgressori.

Dallenwil addì 01 Maggio 1994