Art. 1 - DIRETTIVE
Ai sensi dell'articolo 60 del codice civile svizzero, si è costituita in Lucerna in data 01 Maggio 1994 l'Associazione Gastronomica Italiana, denominata: R.A.I. ( Ristoranti Amici Italiani).
Detta Associazione è retta dal presente statuto, e si conferisce direttive democratiche. L'Associazione riconosce il valore normativo nello spirito della Costituzione Repubblicana Italiana, ai cui principi s'ispira, in osservanza delle leggi del paese ospitante; nel nostro caso: la Svizzera.
Art. 2 - STATUS QUO
L'Associazione R.A.I. è un organismo rappresentativo della collettività dei ristoratori promotori della gastronomia italiana del cantone di Lucerna e dei cantoni limitrofi, senza distinzione di fede, di partito o di sesso, ma ristretto esclusivamente a persone fisiche di nazionalità italiana o loro discendenti, indipendentemente dai caratteri somatici e dalla nuova nazionalità acquisita.
L'Associazione si prefigge l'attuazione di attività atte a tutelare l'identità gastronomica italiana, diffonderla e farla apprezzare, anche tramite manifestazioni culturali o ricreative.
Art. 3 - DIRITTI-DOVERI
Sono soci a pieno diritto, tutti i ristoratori rispondenti ai requisiti dell'Art. 2, (operanti al momento della richiesta d'adesione), che siano stati accettati dal comitato direttivo e che abbiano pagato la quota sociale di Fr. 250. Ogni 2 anni i soci eleggono un comitato organizzativo-esecutivo. Nel terzo quartale d'ogni anno si accettano dimissioni e nuove adesioni.Le dimissioni si presentano tramite lettera autografata alla segreteria R.A.I. Le nuove adesioni vanno presentate compilando l'apposito formulario o facendo una semplice richiesta tramite lettera, telefono, E-Mail. Il comitato si riserva l'accettazione o meno dellla domanda e nei trenta giorni successivi comunica la decisione al richiedente.
Art.4 - ORGANIZZAZIONE
- a) Assemblea generale.
- b) Comitato direttivo-esecutivo. (minimo 5 persone) Presidente, segretario, cassiere e due consiglieri.
- c) Revisori dei conti: I due consiglieri
Art. 5 - POTERI
L'assemblea generale ha i seguenti poteri:
- a) Elegge il Presidente dell'Associazione.
- b) Elegge il direttivo.
- c) Elegge i revisori dei conti.
- d) Approva l'operato del cassiere.
- e) Fissa la quota sociale annua.
- f) Approva e modifica il presente statuto.
- g) Pronuncia lo scioglimento dell'Associazione.
Art.6 - MODUS OPERANDI
- a) Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, ma qualora almeno il 30% dei soci ne facesse richiesta, potranno svolgersi a scrutinio segreto.Tutte le decisioni saranno prese in prima votazione in caso di maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti), oppure in votazioni successive anche con maggioranza relativa.
- b) L'Assemblea generale dei soci ha luogo almeno una volta all'anno, comunque in tutti i casi in cui il comitato lo ritenesse opportuno ed ogni qualvolta almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto ne motivasse per iscritto la convocazione. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della richiesta!.
- c) Le convocazioni delle assemblee generali (ordinarie e straordinarie), con l'indicazione dell'ordine del giorno, devono essere inviate a tutti i soci almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea.
- d) Ogni decisione presa dall'assemblea, regolarmente convocata, è valida solo nel caso in cui sia votata dalla metà + uno dei soci presenti, indipendentemente dal numero di essi.
- e) Il comitato è eletto in assemblea per il periodo di due anni, si riunisce su convocazione del Presidente o (per impedimento del suddetto) dal segretario. La convocazione (epistolare o verbale che sia) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di riunione. Le decisioni del comitato sono valide in presenza della maggioranza dei suoi delegati.
Art. 7 - AMMINISTRAZIONE
- a) L'Associazione si finanzia con le quote d'iscrizione pagate dai soci.
- b) I fondi dell'Associazione sono destinati a coprire le spese di corsi di aggiornamento, programmi di studi, di esperienze gastronomiche, incontri culturali, donazioni e quant'altro l'associazione stimasse consono ai suoi programmi.
- c) Il comitato presenterà il programma annuale in occasione dell'assemblea generale di Gennaio.
Art. 7 - ETICA
- a) Il comitato esecutivo ed i soci stessi sono tenuti a vigilare che le regole di questo statuto siano applicate, e che il comportamento di qualcuno non leda in alcun modo gli interessi della R.A.I. o dei suoi affiliati.
- b) I soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed ai conviti, qualora ne fossero impossibilitati, devono avvisare l'ospitante almeno due giorni prima. La sanzione pecuniaria di Fr. 50 è prevista per i trasgressori.
Dallenwil addì 01 Maggio 1994
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